Se l'incidente con un veicolo immatricolato all'estero è avvenuto in Italia, è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni tramite lettera raccomandata A/R all'Ufficio Centrale Italiano (UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO), che comunicherà al danneggiato il nominativo della Compagnia incaricata di liquidare il danno.
Nella raccomandata andranno indicate tutte le informazioni atte a rendere più agevole e celere il lavoro dell'UCI (come la descrizione dettagliata del Sinistro, i danni subiti, i dati dei veicoli e dei conducenti, etc.), e in particolare:
Del veicolo estero occorre segnalare:
- Targa
- Caratteristiche tecniche (tipo, marca, modello, etc.)
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario e del conducente
- Nome della Compagnia di assicurazione
- Eventuale copia della Carta verde e copertura assicurativa R.C.A. all'estero del conducente
Sull'incidente:
- Descrizione
- Eventuale copia del modulo C.I.D. (constatazione amichevole d'incidente)
- Eventuali estremi dell'autorità intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, etc.), con indicazione della località e del Comando di appartenenza
Nel caso in cui l'incidente abbia provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare luogo, giorni e ore in cui siano disponibili per l'ispezione, volta ad accertare l'entità del danno.
Nel caso in cui l'incidente abbia provocato lesioni a persone, occorre indicare età, attività, reddito, entità delle lesioni e attestazione medica che documenti l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti. In base ai dati della richiesta di risarcimento, l'UCI provvederà a incaricare il corrispondente nominato dalla Compagnia assicuratrice alla trattazione del sinistro.
Nel caso in cui i dati forniti con la richiesta non permettessero di individuare chiaramente la Compagnia del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà, nel Paese di immatricolazione del veicolo e con la collaborazione del Bureau del Paese stesso, degli accertamenti per risalire alla Compagnia assicuratrice e per verificare se, in assenza di un ente assicuratore, sia possibile applicare la Direttiva 72/166/CEE del Consiglio.
Poiché tali accertamenti, vista la procedura, potrebbero richiedere tempi lunghi, è consigliabile che il danneggiato indichi, dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi in suo possesso utili allo svolgimento della pratica.