Incidenti all'estero con veicoli esteri

In base alla Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio le Compagnia di assicurazione di R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) hanno l'obbligo di nominare un "mandatario" in ogni Stato dello Spazio Economico Europeo in cui non hanno la propria sede legale.

Grazie a questa disposizione i residenti in Italia che siano vittime di un incidente stradale in un Paese del sistema Carta verde e copertura assicurativa R.C.A. all'estero, causato da un veicolo assicurato (e immatricolato) in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, possono chiedere il risarcimento dei danni direttamente al rappresentante della Compagnia della controparte nominato in Italia, per semplificare il procedimento.

Tale facoltà non esclude quella di richiedere il risarcimento, da parte del danneggiato, direttamente al responsabile del Sinistro oppure alla Compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il danno.

Ricapitolando:

  • Se si è rimasti vittima, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, ci si può avvalere della procedura prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190, emanato in attuazione della sopraelencata Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e chiedere il risarcimento dei danni subiti al rappresentante (c.d. "mandatario") nominato in Italia dalla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.

    Per ricevere i dati della Compagnia estera della controparte e del mandatario nominato in Italia occorre inviare un'apposita richiesta al Centro Informazioni dell'ISVAP, indicando tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati (es. data e luogo del sinistro, estremi dei veicoli e conducenti coinvolti: targa, impresa di assicurazione del veicolo della controparte, responsabilità del sinistro, nazionalità). Sarà quindi compito dell'Isvap rispondere all'interessato, indicando il nome del mandatario a cui ci si dovrà rivolgere per la gestione e liquidazione del sinistro.

    Nel caso in cui l'assicuratore estero non avesse nominato un proprio mandatario in Italia, o se il mandatario non fornisse risposta motivata alla richiesta di risarcimento entro 3 mesi dalla presentazione della stessa, il danneggiato può richiedere l'intervento dell'UCI come organismo di indennizzo nazionale (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190) per conto della CONSAP S.p.A. - gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada.
  • Se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, ma il veicolo non è immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento danni potrà essere indirizzata direttamente alla Compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro (per richiedere informazioni sulla Compagnia della controparte attenersi a quanto specificato al punto 1), oppure al Bureau nazionale dello Stato in cui è accaduto il sinistro, nel caso in cui il veicolo che abbia provocato il danno fosse immatricolato in uno Stato terzo.
  • Se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo da un veicolo non identificato, non assicurato, o di cui risulti impossibile identificare l'assicuratore entro 2 mesi dal sinistro, si può rivolgere la propria richiesta di risarcimento all'UCI , che opererà, al pari del punto 1, come organismo di indennizzo nazionale in vece della CONSAP - gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada.
  • Se l'incidente è accaduto in un Paese Terzo è consigliabile rivolgersi direttamente all'UCI.

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Viaggiare sicuri all'estero (fonte ACI)

FAQ

Qual è la legge applicabile al sinistro?

Si applicano le norme vigenti dello Stato in cui è avvenuto il sinistro per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno.

A chi spetta la gestione del sinistro?

La gestione del sinistro spetta, in base al contratto R.C.A. e a seguito della presentazione di una richiesta di risarcimento, alla Compagnia di assicurazione, che procederà alla trattazione del sinistro con la controparte. Si ricorda che è sempre opportuno, nel caso in cui si verifichi un sinistro di cui il conducente non si ritenga responsabile, informare tempestivamente per iscritto la Compagnia assicuratrice, precisando l'assenza di responsabilità nel sinistro stesso; così facendo si eviteranno indebite attribuzioni di "malus" connesse al concorso di colpa.

Per saperne di più consultare il Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005) agli art. 151-155 per quanto riguarda il "Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero" e il Centro di informazione italiano, e agli art. 296-301 per quanto concerne la "Liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di indennizzo italiano".